3.1 Legalità
I destinatari sono tenuti al rispetto della legge o degli atti ad essa equiparati.
Tale principio è valido anche con riferimento alla legislazione nazionale di qualsiasi Paese con cui la Società ha rapporti commerciali.
Non è ammessa alcuna violazione di questo principio, neanche qualora alla sua violazione si accompagni un interesse od un obiettivo della Società.
I destinatari sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali emanate da SITFA, in considerazione del fatto che le stesse hanno il preciso scopo di meglio consentire il costante rispetto delle disposizioni di legge.
3.2 Correttezza
I destinatari sono tenuti al rispetto delle regole professionali, con particolare riferimento ai doveri di diligenza e perizia, applicabili alle operazioni compiute in nome e per conto della Società.
I destinatari sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali, che esprimono in dettaglio le modalità di perseguimento degli obiettivi nel rispetto dei principi di comportamento adottati.
3.3 Trasparenza
Tutte le attività realizzate in nome e per conto di SITFA sono improntate al rispetto dei principi di integrità e trasparenza e sono condotte con lealtà e senso di responsabilità ed in buona fede.
La Società si impegna a garantire correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività nella gestione e comunicazione delle informazioni aziendali, evitando pertanto comportamenti ingannevoli da cui si possano trarre indebiti vantaggi.
3.4 Conflitti di interesse
Nella conduzione di qualsiasi attività della Società devono sempre essere evitate le situazioni ove i soggetti coinvolti siano in posizione di conflitto di interesse.
Si ritiene sussistente un conflitto di interesse sia nel caso in cui un Destinatario persegua un obiettivo diverso da quello perseguito dalla Società o si procuri volontariamente un vantaggio personale in occasione del compimento di attività svolte nell’interesse della Società, sia nel caso in cui i rappresentanti dei consumatori, degli appaltatori, dei subappaltatori, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche o private, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.
3.5 Prevenzione della corruzione: regali, benefici e altre utilità
I destinatari del presente codice, in linea con le normali disposizioni societarie e nel rispetto della normativa anticorruzione non devono offrire, sia a soggetti pubblici che privati, omaggi, doni o utilità di altro tipo che eccedano le normali pratiche di cortesia (ad es. in occasione di festività ufficiali) o le normali pratiche commerciali qualora siano rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a SITFA.
È fatto assoluto divieto di accettare, chiedere o sollecitare per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altre utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, che possano pregiudicare l’imparzialità di giudizio.
Ai fini del presente articolo per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore in via orientativa ad Euro 150,00.
Chiunque riceva offerte di omaggi o trattamenti di ospitalità o vantaggi economici o altre utilità che non possono essere considerati come atti di cortesia di modico valore o che siano comunque superiori ai limiti indicati dalle procedure interne deve rifiutarli e informarne immediatamente il Legale Rappresentante indicando provenienza della dazione o della promessa e entità e tipo dell’omaggio ricevuto o promesso.
Poiché SITFA ha l’obbligo di aderire alle leggi che contrastano la corruzione in tutti paesi in cui svolge la propria attività, eventuali omaggi e regalie, fuori dal territorio nazionale, non devono venire offerti senza la previa analisi della normativa locale anticorruzione.
Gli omaggi ed i benefici di qualunque genere (liberalità, sponsorizzazioni, ospitalità, etc) devono essere gestiti ed autorizzati secondo le procedure aziendali e devono essere adeguatamente documentati.
Qualunque omaggio, vantaggio economico o altra utilità deve avere in linea generale le caratteristiche seguenti:
- non consistere in un pagamento in contanti;
- essere effettuato in relazione a rapporti commerciali o comunque attività di SITFA legittime e in buona fede;
- essere ragionevole secondo le circostanze;
- essere conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati.
In caso di sponsorizzazioni e liberalità ad enti operanti nel campo del sociale o no profit, nella scelta delle proposte cui aderire verrà prestata particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.
SITFA non consente attività di sponsorizzazione che non siano giustificate da corrispondenti e proporzionate ragioni di promozione dell’immagine della società e di sviluppo delle relazioni commerciali.
Tutti i contributi di beneficenza a organizzazioni benefiche, Enti e organi amministrativi devono essere espressamente autorizzati con una delibera che dia atto della legittimità del contributo o della donazione e della aderenza del contributo o della donazione con il budget approvato, del soggetto destinatario, della finalità, delle modalità di controllo circa l’utilizzo delle somme da parte del beneficiario nonché delle modalità di pagamento che devono trovare veritiera e trasparente registrazione nei documenti contabili della società.
Il dipendente può offrire inviti a pranzo o presenziare ad eventi sociali o sportivi al fine di sviluppare buone relazioni d’affari e promuovere l’immagine dell’Azienda a condizione che queste attività si svolgano entro limiti accettabili e siano riconosciute come prassi aziendale.
In ogni caso il dipendente deve rifiutare inviti di questo tipo quando ritenga che essi possano condizionare la sua indipendenza ed imparzialità nelle scelte che si trovi ad assumere nello svolgimento delle sue attribuzioni.
Il dipendente non accetta da soggetti esterni all’Azienda compensi sotto qualunque forma per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio e, nella stipula dei contratti per conto della Società, non ricorre a mediazioni, né corrisponde o promette ad alcuno utilità, a titolo di intermediazione, per facilitare (o per aver ordinariamente provveduto) la conclusione o l’esecuzione del contratto anche qualora questa attività venga posta in essere a vantaggio della Società.